Ozieri, Sabato 20 Aprile 2024

Al via dal 9 maggio il cambio di residenza in tempo reale

Al via il cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

Dal 9 maggio 2012 si applicano le disposizioni del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 che all'art. 5 disciplina le nuove modalità attraverso le quali è possibile rendere le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro comune o da e per l'estero nonché i cambi di abitazione.

Attraverso appositi moduli predisposti dal Ministero dell'Interno (disponibili in calce a questa pagina) sarà possibile inoltrare al comune competente le proprie dichiarazioni, di cambi di abitazione o di residenza, non più soltanto attraverso lo sportello comunale ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

    Per via telematica è possibile solo alle seguenti condizioni:
  • Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • Che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione resa, non allo sportello comunale ma, nelle forme più sopra indicate, deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento sia del dichiarante che delle persone che trasferiscono la residenza insieme ad esso che se maggiorenni devono sottoscrivere il modulo.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero per il richiedente cittadino non italiano comporta la cancellazione dall'anagrafe del Comune di residenza per emigrazione all'estero.

Il richiedente cittadino italiano che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi, può dichiarare il trasferimento nei modi seguenti:

  • Direttamente al Consolato, oppure
  • prima di espatriare può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza fermo restando l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dall'arrivo all'estero, al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio che in questo caso avrà decorrenza dalla data della dichiarazione resa al Comune in Italia. Il Comune italiano di residenza potrà procedere alla cancellazione solo a seguito del ricevimento del modello ministeriale trasmesso dal Consolato, non sulla base della dichiarazione resa dal cittadino. E' importante sottolineare che se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

Con riguardo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

I cittadini di Stati provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Le registrazioni delle dichiarazioni in qualsiasi modo ricevute sono effettuate entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza con effetti giuridici aventi decorrenza dalla data di presentazione.

Si rende noto che la registrazione in tempo reale delle dichiarazioni ricevute non esclude a carico dei cittadini le responsabilità previste nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Gli agenti della polizia municipale, entro 45 giorni dalla dichiarazione, sono tenuti a eseguire gli accertamenti di quanto dichiarato e qualora ciò avesse un esito negativo si applicheranno al dichiarante gli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, il rilievo penale della dichiarazione mendace nonché la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Nel caso di esito negativo degli accertamenti è ripristinata la situazione anagrafica precedente.


Modulistica


Indirizzi a cui inoltrare le istanze

Per posta:
Comune di Ozieri, Ufficio anagrafe - Via Vittorio Veneto n. 11 – Ozieri 07014 (SS)

Per e-mail:


Per fax:
al numero 079-78.84.23.

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