Ozieri, Giovedì 18 Aprile 2024

IUC (Imposta Unica Comunale)

IUC (Imposta Unica Comunale)

Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti) e sarà integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che il Comune dovrà approvare, unitamente alla determinazione delle Tariffe ed Aliquote riferite a ciascuna componente, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del Bilancio 2014. Sarà pertanto cura di questo Servizio fornire tempestivamente ai contribuenti ogni utile e doverosa comunicazione in merito.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE

IMU

Quali soggetti interessa Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.

Quali immobili riguarda: Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come si determina il tributo

La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Aliquota di base dello 0,76 per cento (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali - Aliquota dello 0,4 per cento (4 per mille) per l'abitazione principale e relative pertinenze, che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali.
> Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.

Quando e come si versa: Nessuna innovazione rispetto agli anni precedenti e pertanto in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

ATTENZIONE

Stante il differimento al 31.07.2014 del termine per l'approvazione del Bilancio 2014, si avverte che qualora il Comune non provveda in merito in tempo utile rispetto alla data di scadenza della prima rata IMU, il contribuente dovrà comunque effettuare il relativo versamento a titolo di acconto entro il 16.06.2014, con le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2012 e confermate per l'anno 2013.
L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione delle predette dell'aliquote e detrazioni per ciascuna tipologia di immobile confermate dal Comune per l'anno 2013 e quelle che saranno deliberate per l'anno 2014 sarà oggetto di conguaglio in sede di versamento della seconda rata a saldo dell'imposta.

TASI

La componente TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (Illuminazione pubblica e servizi connessi, Viabilità, Manutenzione parchi, giardini, Polizia Municipale, Tutela ambientale etc. ) che saranno analiticamente individuati, con indicazione dei relativi costi, in sede di approvazione del Bilancio 2014 e aggiornati annualmente.

Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Come si determina il tributo
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può aumentare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille elevabile al 3,3 per mille, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 677 della Legge di stabilità.

L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, percentuale che unitamente all'aliquota sarà stabilita dal Comune entro la data di approvazione del Bilancio 2014, eventualmente differenziandola con riferimento a ciascuna tipologia di immobili.

Quando e come si versa
Sempre entro la predetta data, il Comune stabilirà le modalità, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

TARI

La componente TARI è destinata alla copertura di costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 (smaltimento in discarica) e, ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Quali soggetti e quali immobili riguarda
Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Come si determina il tributo
La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al suddetto Piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale, entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del Bilancio. Le tariffe saranno commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Quando e come si versa
Entro la data di approvazione del Bilancio 2014, il Comune stabilirà le modalità, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Altre disposizioni

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/'92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili ad imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

IMPORTANTE

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TASI, si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, mentre, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e/o della TARES.

Poiché potrebbe rendersi opportuno integrare tali dichiarazioni con gli elementi in esse non contenuti, necessari per la corretta ed equa individuazione dei criteri applicativi sia della tassa sui rifiuti che della TASI, si invitano i soggetti utilizzatori di immobili soggetti alla TARI (ex TARSU/TARES) a compilare e restituire l'allegato questionario preferibilmente entro il 20.04.2014 e comunque entro e non oltre il 28.05.2014.

Scarica questionario TASI

Scarica l'informativa IUC in formato Pdf

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