Ozieri, Giovedì 25 Aprile 2024

18 Dicembre 2017: Saldo IMU E TASI

18 Dicembre 2017: Saldo IMU E TASI

Il versamento della seconda rata della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017 deve essere effettuato entro il 18 Dicembre 2017.


→ INFORMATIVA SECONDA RATA IMU 2017

il versamento della seconda rata dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017, per chi non avesse optato per il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, deve essere effettuato, ricadendo di sabato la scadenza prevista per legge del 16 Dicembre 2017, entro il 18 Dicembre 2017, quale saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con le stesse aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno 2016 con deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016, confermate anche per il 2017 con deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2017 e di seguito riportate.

ALIQUOTE IMU 2017

  • Abitazione principale come definita all'art. 4.B del Regolamento IUC, censita al NCEU nella categorie catastale A1, A8 e A9: aliquota 4 per mille. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  • Altri immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota del 7,6 per mille

- Leggi l'informativa Seconda Rata IMU 2017: aliquote, agevolazioni e riduzioni IMU 2017

- Regolamento IUC 2016

- Dichiarazione IMU editabile

→ INFORMATIVA SECONDA RATA TASI 2017

il versamento della seconda rata della TASI Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017, per chi non avesse optato per il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, deve essere effettuato, ricadendo di sabato la scadenza prevista per legge del 16 Dicembre 2017, entro il 18 Dicembre, quale saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con le stesse aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l’anno 2016 con deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016, confermate per l’anno 2017 con deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2017.

Si evidenzia che a decorrere dal 1 gennaio 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione delle abitazioni principali, come definite ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
I terreni agricoli sono esenti. La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.
La restante parte pari al 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie).
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante è esente mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 70 per cento.
Nel caso di detenzione temporanea degli immobili non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.


Aliquote da applicare per il versamento dell'imposta in acconto

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

  • 0,20 per cento (2,00 per mille) per le abitazioni principali censite al NCEU nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A11 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

Altri immobili diversi dall'abitazione principale

  • 0,15 per cento (1,5 per mille) - categoria A10 (uffici e studi privati) - categoria B- categoria C/1 (negozi e botteghe)- categoria C/2, C/6, C/7 (non pertinenze dell'abitazione)- categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)- Categoria D (esclusi D10 fabbricati rurali ad uso strumentale e D5) - Aree edificabili;
  • 0,25 per cento (2,50 per mille) - Categoria D5
  • 0,10 per cento (1,00 per mille) - Categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale)
  • 0,20 per cento (2,00 per mille) - Altri fabbricati soggetti IMU

- Leggi l'informativa TASI 2017: aliquote e agevolazioni e riduzioni stabilite dal Comune

- Scarica il Modulo "Dichiarazione IUC 2017" editabile

- Regolamento IUC 2016

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, ha già attivato un servizio gratuito che consente ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell'IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sull'immagine quì sotto:

Calcolo IUC


L'Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu - Tel. 079/781218
e–mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it

Servizio Tributi–Ufficio IUC–Tel. 079/781208
e–mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it - Tel.079/7812229
e–mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it; - Tel. 079/781247
e-mail tributi.entrate@comune.ozieri.ss.it.

Condividi questa notizia

Versione stampabile