Avviso pubblico
Elezioni Comunali dell'11 Giugno 2017
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità
Il Sindaco
INFORMA
Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
"Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.";
Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;
Rende noto che:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 22 maggio 2017 (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo scaricabiler in calce a questa pagina oppure a disposizione per il ritiro direttamente presso l'Ufficio Elettorale comunale.
La dichiarazione suddetta vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.
Ozieri, 02 Maggio 2017
Il Sindaco
Dott. Leonardo Ladu
Documentazione
- Manifesto integrale Voto Domiciliare per elettori affetti da infermità
- Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora
Per informazioni:
Funzionario responsabile: dott.ssa Angela Russo
email: elettorale@comune.ozieri.ss.it - PEC: elettorale@pec.comune.ozieri.ss.it
Telefono: 079781243
Sede: Palazzo Comunale, via Vittorio Veneto 11, piano terra - 07014 Ozieri
Telefono 079.781232
Fax 079.788423
E-mail: elettorale@comune.ozieri.ss.it - PEC: elettorale@pec.comune.ozieri.ss.it