Ozieri, Domenica 19 Maggio 2024

Avviso del: 21 Marzo 2020 - Settore Amministrativo -

Avviso pubblico

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da covid-19.



IL SINDACO
VISTI:

-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il DPCM 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, in particolare l'art.1 sancisce che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
- il DPCM del 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;


Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 3 (reg. gen. N. 31) del 17.03.2020 con la quale si disponeva la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale fino al 3 aprile 2020;

Considerate le informazioni ufficiali sull'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento quotidiano dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, estesa a tutto il territorio nazionale, con la quale, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono adottate ulteriori misure restrittive, con effetto dal 21 al 25 marzo 2020;

  • È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

Viste le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, e n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Attesa la competenza del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale competente in materia di adozioni di provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità pubblica sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978;

Ravvisata la necessità di emanare specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.lsg. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconoscendone i caratteri di contingibilità ed urgenza;

O R D I N A

Su tutto il territorio del Comune di Ozieri, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020:

  • il divieto di accesso ai parchi, giardini ed aree di gioco pubblici, ivi compreso l'utilizzo di panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;
  • è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora;
  • negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
    a. spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
    b. spostamenti per motivi di lavoro, purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
  • è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici, ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza (massimo 200 metri), dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1 metro e senza creare assembramenti;
  • gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.C.P.M. 11 marzo 2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);
  • le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, saranno chiuse la domenica.

AVVISA CHE:

nei confronti di chiunque violi il presente provvedimento verrà applicata la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., restando salva la possibilità che si configuri una più grave ipotesi di reato.


Ozieri, 21 Marzo 2020

Il Sindaco
Prof. Marco Murgia

Documentazione e Informazioni

Documentazione


Per informazioni:

Segreteria del Sindaco: Tel 079781235 - email segreteria.sindaco@comune.ozieri.ss.it



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