Ozieri, Lunedì 29 Aprile 2024

Divieto di introdurre i cani nei giardini pubblici

È vietato introdurre i cani nei giardini pubblici

L'esigenza del divieto per motivi igienico sanitari e di decoro urbano

Dopo il divieto di introdurre i cani all'interno dei Giarini Pubblici "Su Cantaru", con l'ordinanza n.70 dell'8 luglio, si è esteso il divieto di introdurre cani di qualsiasi dimensione e razza anche per i giardini di San Gavino e di San Leonardo, nel boschetto di Punta Idda e nel complesso sportivo di San Nicola.

Il testo dell'ordinanza:

ORDINANZA n. 70 / Prot. n. 12643

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza n.127 del 26 Ottobre 2007 che contiene le disposizioni per la detenzione e custodia dei cani;
VISTO in particolare il punto 9 del sopraccitato provvedimento che vieta di introdurre cani di qualsiasi dimensione e razza all'interno dei Giardini Su Cantaru;
SENTITA l'esigenza, per motivi igienico sanitari e di decoro urbano, di estendere il suddetto divieto anche ad altri luoghi pubblici molto frequentati dai cittadini;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

O R D I N A
1)Dalla data della presente Ordinanza è vietato introdurre cani di qualsiasi dimensione e razza all'interno dei giardini pubblici di San Gavino, giardini pubblici di San Leonardo, nel boschetto di Punta Idda e complesso sportivo di San Nicola;
2) Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza n.127 del 26 Ottobre 2007.
La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

OZIERI 08/07/2008
IL DIRIGENTE, Dott.ssa Anna Maria Manca
Il Responsabile del servizio, Salvatore Marrone

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