Ozieri, Venerdì 26 Aprile 2024

16 giugno: acconto Imu e Tasi

16 GIUGNO 2015: ACCONTO IMU E TASI

Il versamento della prima rata della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e della prima rata dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2015 deve essere effettuato entro il 16 Giugno 2015.

INFORMATIVA IMU

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 Giugno, quale acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno con aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22.05.2014.

Infatti, in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015, il Comune ha tempo fino a tale data per approvare eventuali variazioni di aliquote e detrazioni, che avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, da effettuare entro il 16.12.2015 con eventuale conguaglio sulla prima rata. Si precisa che aliquote e detrazioni per l’anno 2015 dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2015.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

  • 0,76 per cento (7,60 per mille) aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili - l'imposta dovuta per i fabbricati di categoria D (capannoni delle imprese) è di competenza dello Stato - l'imposta per i restanti fabbricati è di competenza del Comune;
  • 0,40 per cento (4,00 per mille) per l'abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e ville) con l'applicazione della detrazione di € 200,00;
  • 0,76 per cento (7,60 per mille) per i terreni agricoli e incolti non posseduti e condotti coltivatori diretti e/o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Non è dovuto il versamento per le seguenti categorie di immobili:

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione dei fabbricati classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze già assegnate ai soci delle cooperative stesse, nonché ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • fabbricati rurali i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto?legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
  • terreni agricoli e incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI STABILITE DAL COMUNE

È assimilata all'abitazione principale (esente dal versamento del tributo):

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il soggetto passivo è tenuto a presentare copia del contratto di comodato e di contratti per la fornitura dei servizi a rete intestati al comodatario;
  • una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

RIDUZIONI

  • 1. aliquota ridotta pari al 15%, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nei confronti delle ONLUS;
  • 2. aliquota ridotta pari al 30%, ai sensi del comma 86, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
  • 3. la base imponibile è ridotta del 50%:

    a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Le condizioni per poter fruire delle predette agevolazioni e riduzioni sono disciplinate nel Regolamento IUC- Capitolo B (IMU).

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2015, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

  • -160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • - 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
  • - 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • - 55 per la categoria catastale C/1;
  • - 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

Per i terreni agricoli ed incolti la base imponibile è costituita dal REDDITO DOMINICALE risultante in catasto vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, moltiplicato per 135.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Ozieri: G203 e i seguenti codici tributo:

  • 3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
  • 3914: IMU per i terreni – COMUNE;
  • 3916: IMU per le aree edificabili - COMUNE;
  • 3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
  • 3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO.

È consentito il versamento con l'apposito bollettino di C/C postale.

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, ha già attivato un servizio gratuito che consente ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell’IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sul seguente link.:

Calcolo IUC

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu - Tel. 079/781218 e–mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it
Servizio Tributi–Ufficio IUC–Tel. 079/781208 e–mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it - Tel.079/7812229
e–mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it; - Tel. 079/781247 e-mail tributi.entrate@comune.ozieri.ss.it.


INFORMATIVA TASI

Il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2015 deve essere effettuato entro il 16 Giugno, quale acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno con aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 22.05.2014.

Infatti, in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015, il Comune ha tempo fino a tale data per approvare eventuali variazioni di aliquote e detrazioni, che avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, da effettuare entro il 16.12.2015 con eventuale conguaglio sulla prima rata. Si precisa che aliquote e detrazioni per l’anno 2015 dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2015.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie).
Nel caso di detenzione temporanea degli immobili non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

  • 0,20 per cento (2,00 per mille) per le abitazioni (principali e secondarie) censite al NCEU nella categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A11 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7b);

Altri immobili diversi dalla abitazione principale:

  • 0,15 per cento (1,5 per mille) - categoria A10 (uffici e studi privati) - categoria B- categoria C/1 (negozi e botteghe)- categoria C/2, C/6, C/7 (non pertinenze dell'abitazione)- categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)- Categoria D (esclusi D10 fabbricati rurali ad uso strumentale e D5) - Aree edificabili;
  • 0,25 per cento ( 2,50 per mille) - categoria D5
  • 0,10 per cento ( 1,00 per mille) - categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale)

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI STABILITE DAL COMUNE

  • abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea, risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente, complessivamente superiore a giorni 120 (centoventi): riduzione del 30 %;
  • famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui: ESENZIONE.

Le condizioni per poter fruire delle predette agevolazioni e riduzioni sono disciplinate nel Regolamento IUC- Capitolo C (TASI).

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2015, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

  • 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
  • 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 55 per la categoria catastale C/1;
  • 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Ozieri: G203 e i seguenti codici tributo:

  • 3958: TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
  • 3959: TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
  • 3960: TASI per le aree edificabili - COMUNE;
  • 3961: TASI per tutti gli altri fabbricati – COMUNE;

È consentito il versamento con l'apposito bollettino di C/C postale.

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, ha già attivato un servizio gratuito che consente ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell’IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sul seguente link.:

Calcolo IUC

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu - Tel. 079/781218 e–mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it
Servizio Tributi–Ufficio IUC–Tel. 079/781208 e–mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it - Tel.079/7812229
e–mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it; - Tel. 079/781247 e-mail tributi.entrate@comune.ozieri.ss.it.

Documentazione IUC

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